1.Introduzione
Il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo alla informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito il “Regolamento SFDR” o “SFDR”) entrato in vigore lo scorso 10 marzo 2021 richiede che i partecipanti ai mercati finanziari, fra cui le società di gestione del risparmio, adempiano a specifici obblighi di trasparenza sui rischi di sostenibilità connessi alle attività di gestione e degli investimenti. Il Regolamento SFDR è stato integrato dal Regolamento (UE) 2019/1288 che contiene le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare, tra l’altro, il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web[1].
Gli obblighi di trasparenza cui sono tenuti i partecipanti ai mercati variano anche a seconda della tipologia di prodotto finanziario e, fra questi, il Regolamento SFDR pone particolare attenzione a quei prodotti finanziari che promuovono tra le altre caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche (articolo 8 SFDR) o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili (articolo 9 SFDR), con un diverso impatto sul processo di investimento.
In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 punto 17) del Regolamento SFDR per “investimento sostenibile” si intende un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.
2.Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (ex art. 3 SFDR)
Al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal citato Regolamento SFDR, i partecipanti ai mercati devono integrare innanzitutto i propri processi decisionali con policy volte a valutare e misurare in maniera continuativa i rischi di sostenibilità connessi agli investimenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 punto 22) del Regolamento SFDR per “rischio di sostenibilità” si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.
Indaco Venture Partners Sgr (la “SGR”) è consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG – Environmental, Social, Governance) e l’integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento e di gestione del rischio consentono di favorire ed accrescere la creazione di valore nel medio-lungo periodo.
L’obiettivo della SGR è di adottare un approccio mirato alla responsabilità sociale e ambientale, creando a cascata valore per tutti gli stakeholder coinvolti: investitori, società partecipate nell’ambito dei fondi gestiti, nonché le comunità coinvolte.
Alla luce della normativa sopra richiamata, la SGR si è dotata:
- di un Processo decisionale di investimento differenziato a seconda della tipologia dei FIA gestiti dalla SGR e, in particolare, esso è stato integrato per illustrare le specifiche attività previste con riferimento ai FIA ex articolo 8 SFDR (di seguito anche definito “Prodotto ESG”) attualmente gestiti dalla SGR;
- di una Policy di gestione del rischio (la “Policy di gestione del rischio”) integrata per considerare, tra l’altro, il rischio di sostenibilità (e per quanto applicabili i rischi ambientali e climatici) a livello di singolo asset nonché a livello di FIA;
- di una Policy ESG in cui sono, tra l’altro, definiti (i) i ruoli e le responsabilità del Consiglio d’Amministrazione, del Responsabile ESG e del Referente ESG incaricato; (ii) gli aspetti essenziali connessi al processo decisionale di investimento ed il relativo monitoraggio degli investimenti dei FIA ex articolo 8 SFDR istituiti dalla SGR e le relative attività di engagement con le società target; (iii) le iniziative in materia di formazione sulle tematiche ESG.
Prodotto ESG
La SGR gestisce due FIA ex articolo 8 SFDR denominati rispettivamente: Fondo Indaco Bio Fund e Fondo Indaco Bio Parallel Fund (di seguito definiti “FIA ex articolo 8 SFDR” o “Prodotto ESG”).
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA’_Fondo Indaco Bio Fund
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA’ Fondo Indaco Bio Parallel Fund
- Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
Dichiarazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, punto 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) nonché di quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (RTS)
La SGR condivide il principio generale secondo il quale le scelte di investimento effettuate sui fondi da essa gestiti possono avere degli impatti e produrre effetti negativi sui fattori di sostenibilità E, S, G[2]. Allo stato attuale, in ragione delle dimensioni, della natura delle attività e della tipologia complessiva dei prodotti finanziari gestiti, della fase di vita in cui essi si trovano, degli ambiti in cui essi investono e delle caratteristiche sociali che essi intendono promuovere, la SGR ancora non intende riportare gli effetti negativi sulla sostenibilità.
La SGR si riserva di rivalutare in futuro la propria posizione in merito anche in considerazione del proseguimento delle attività gestorie avviate con riferimento ai fondi ex articolo 8 SFDR e del relativo consolidamento delle informazioni raccolte in fase di avvio degli investimenti nelle società target. In tal caso, sarà cura della SGR provvedere ad effettuare il necessario aggiornamento della presente dichiarazione, adottando lo schema richiesto dalle previsioni di cui al SFDR integrato dagli RTS.
Seppur non intenda riportare, sin da subito, sugli effetti negativi per la sostenibilità, la SGR ha impostato sin dall’avvio dei fondi ex articolo 8 SFDR un accurato processo di selezione degli investimenti che prevede: (i) una attività di screening, (ii) apposite due diligence ESG e poi (iii) il monitoraggio delle società target in cui vengono raccolte, tra l’altro, le necessarie informazioni, che sono funzionali, a tendere, alla predisposizione della Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità secondo lo schema di cui all’Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (RTS) che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).
La SGR intende pertanto effettuare una puntuale identificazione e prioritizzazione dei principali effetti negativi sulla base delle prassi di mercato tuttora in evoluzione e della concreta e piena disponibilità, soprattutto per i fondi ex articolo 8 SFDR da essa gestiti, delle informazioni sui singoli indicatori, tenuto conto anche della peculiarità delle società target nonché delle caratteristiche sociali che promuovono. Tra gli altri assume inoltre rilievo l’impegno, ad ogni occasione utile d’incontro e/o contatto con le società target in cui sono investiti i fondi della SGR, ad adottare un dialogo aperto sull’approccio responsabile e su come i fattori di sostenibilità ESG influiscano sulla loro attività. L’attività di engagement della SGR nei confronti delle società in portafoglio è quindi effettuata anche al fine di mitigare, ove necessario, gli eventuali effetti negativi sulla sostenibilità relativi alle scelte di investimento dei fondi ex articolo 8 SFDR da essi gestiti.
[1] Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2023.
[2] Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 n. 24) del SFDR per «fattori di sostenibilità» si intendono: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.