Introduzione
Il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo alla informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito il “Regolamento SFDR” o “SFDR”) entrato in vigore lo scorso 10 marzo 2021 richiede che i partecipanti ai mercati finanziari, fra cui le società di gestione del risparmio, adempiano a specifici obblighi di trasparenza sui rischi di sostenibilità connessi alle attività di gestione e degli investimenti. Il Regolamento SFDR è stato integrato dal Regolamento (UE) 2019/1288 che contiene le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare, tra l’altro, il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web[1].
Gli obblighi di trasparenza cui sono tenuti i partecipanti ai mercati variano anche a seconda della tipologia di prodotto finanziario e, fra questi, il Regolamento SFDR pone particolare attenzione a quei prodotti finanziari che promuovono tra le altre caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche (articolo 8 SFDR) o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili (articolo 9 SFDR), con un diverso impatto sul processo di investimento.
In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 punto 17) del Regolamento SFDR per “investimento sostenibile” si intende un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.
1. Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (ex art. 3 SFDR)
Al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal citato Regolamento SFDR, i partecipanti ai mercati devono integrare innanzitutto i propri processi decisionali con policy volte a valutare e misurare in maniera continuativa i rischi di sostenibilità connessi agli investimenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 punto 22) del Regolamento SFDR per “rischio di sostenibilità” si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.
Indaco Venture Partners Sgr (la “SGR”) è consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG – Environmental, Social, Governance) e l’integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento e di gestione del rischio consentono di favorire ed accrescere la creazione di valore nel medio-lungo periodo.
L’obiettivo della SGR è di adottare un approccio mirato alla responsabilità sociale e ambientale, creando a cascata valore per tutti gli stakeholder coinvolti: investitori, società partecipate nell’ambito dei fondi gestiti, nonché le comunità coinvolte.
Alla luce della normativa sopra richiamata, la SGR si è dotata:
- di un Processo decisionale di investimento differenziato a seconda della tipologia dei FIA gestiti dalla SGR e, in particolare, esso è stato integrato per illustrare le specifiche attività previste con riferimento ai FIA ex articolo 8 SFDR (di seguito anche definito “Prodotto ESG”) attualmente gestiti dalla SGR;
- di una Policy di gestione del rischio (la “Policy di gestione del rischio”) integrata per considerare, tra l’altro, il rischio di sostenibilità (e per quanto applicabili i rischi ambientali e climatici) a livello di singolo asset nonché a livello di FIA;
- di una Policy ESG in cui sono, tra l’altro, definiti (i) i ruoli e le responsabilità del Consiglio d’Amministrazione, del Responsabile ESG e del Referente ESG incaricato; (ii) gli aspetti essenziali connessi al processo decisionale di investimento ed il relativo monitoraggio degli investimenti dei FIA ex articolo 8 SFDR istituiti dalla SGR e le relative attività di engagement con le società target; (iii) le iniziative in materia di formazione sulle tematiche ESG.
Prodotto ESG
La SGR gestisce due FIA ex articolo 8 SFDR denominati rispettivamente: Fondo Indaco Bio Fund e Fondo Indaco Bio Parallel Fund (di seguito definiti “FIA ex articolo 8 SFDR” o “Prodotto ESG”).
I FIA ex articolo 8 SFDR promuovono caratteristiche sociali trattandosi di fondi i cui investimenti sono focalizzati nel settore della ricerca e delle biotecnologie con particolare attenzione alla sperimentazione di nuovi farmaci o preparati di nuovi farmaci da sottoporre agli iter autorizzativi delle competenti Autorità del settore. Resta inteso che viene prestata altresì attenzione alle caratteristiche ambientali e alle pratiche di buona governance delle società target che si occupano delle attività di ricerca e di sperimentazione.
In particolare, la SGR si ispira, nel promuovere le caratteristiche sociali degli investimenti nelle società target, ad alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite in linea con la crescente attenzione del mercato finanziario ai profili di sostenibilità degli investimenti e alla gestione del rischio di sostenibilità.
In questa prima fase, la SGR non ha un indice designato come benchmark di riferimento per le caratteristiche sociali promosse[2].
La SGR opera nel rispetto dell’esigenza di assicurare un corretto trattamento e gestione, tra l’altro, dei rischi di sostenibilità connessi ai FIA ex articolo 8 SFDR da essa gestiti.
Essa adotta pertanto politiche e procedure interne volte alla corretta identificazione, gestione e mitigazione dei rischi di sostenibilità, escludendo (come dettagliato nei Regolamenti di gestione dei Fondi), da un lato, la possibilità di investire in settori tipicamente caratterizzati da maggiori rischi di sostenibilità (secondo la prassi di mercato internazionale) e, dall’altro, integrando la valutazione e la gestione di questi rischi nel proprio processo di investimento e di gestione del rischio.
Considerando l’oggetto dell’investimento dei Prodotti ESG gestiti dalla SGR, i principali rischi di sostenibilità che la SGR ha individuato riguardano essenzialmente i rischi di:
- mancato rispetto dei diritti umani da parte delle società target in relazione alle attività di sperimentazione e ricerca e alle prove;
- mancato rispetto da parte delle imprese target della forza lavoro, delle pari opportunità di genere, della valorizzazione e fidelizzazione dei talenti professionali e della tutela delle eccellenze;
- mancato rispetto delle pratiche di buona governance da parte del management delle società partecipate.
Per quanto riguarda la strategia di investimento, nel valutare un’opportunità di investimento, la SGR svolge un’attività di due diligence sulle tematiche ESG delle potenziali società target (incaricando, ove necessario, consulenti specializzati) finalizzata a valutare se e in che misura le potenziali società target possano essere allineate alle caratteristiche sociali che i FIA promuovono, evidenziando anche i potenziali miglioramenti che possono essere apportati in ottica ESG da tali società grazie anche alle attività di engagement della SGR nei confronti delle società target. La SGR tiene conto dei risultati della Due Diligence ESG nel contesto delle operazioni di investimento, mantenendo piena discrezionalità nella decisione di effettuare le operazioni di investimento nei limiti previsti dai Regolamenti dei FIA gestiti.
2.Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di SGR (art. 4 SFDR)
La SGR condivide il principio generale secondo il quale le scelte di investimento effettuate sui fondi ex articolo 8 SFRD possono avere degli impatti e produrre effetti negativi sui fattori di sostenibilità E, S, G. Allo stato attuale, in ragione delle dimensioni, della natura delle attività e della tipologia complessiva dei prodotti finanziari gestiti, della fase di vita n cui essi si trovano nonchè degli ambiti in cui essi investono, la SGR ancora non intende riportare gli effetti negativi sulla sostenibilità.
La SGR rivaluterà tale posizione a partire dal secondo semestre 2023 in considerazione dell’evoluzione della normativa e a seguito di chiarimenti delle pertinenti questioni interpretative.
Seppur non intenda riportare, sin da subito, sugli effetti negativi per la sostenibilità, anche in considerazione di ulteriori valutazioni al riguardo come sopra rappresentato, la SGR ha impostato sin dall’avvio dei fondi ex articolo 8 SFDR un accurato processo di selezione degli investimenti che prevede una attività di screening, di due diligence ESG e poi di monitoraggio delle società target in cui vengono raccolte, tra l’altro, le necessarie informazioni, funzionali alla predisposizione della Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità secondo lo schema di cui all’allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo relativo alla informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. La SGR intende pertanto effettuare una puntuale identificazione e prioritizzazione dei principali effetti negativi sulla base delle prassi di mercato tuttora in evoluzione e della concreta e piena disponibilità delle informazioni sui singoli indicatori, tenuto conto anche della peculiarità delle società target. Tra gli altri assume inoltre rilievo l’impegno, ad ogni occasione utile d’incontro e/o contatto con le società target in cui sono investiti i FIA, ad adottare un dialogo aperto sull’approccio responsabile e su come i fattori ESG influiscano sulla loro attività. L’attività di engagement nei confronti delle società in portafoglio è quindi effettuata anche al fine di mitigare, ove necessario, gli eventuali effetti negativi sulla sostenibilità relativi nelle scelte di investimento dei FIA ex articolo 8 SFDR gestiti.
3. Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali degli investimenti sostenibili sui siti web (art. 10 SFDR)
I FIA ex articolo 8 SFDR promuovono caratteristiche prevalentemente sociali, con attenzione anche alle caratteristiche ambientali e alle pratiche di buona governance, essendo classificati ai sensi dell’art. 8 SFDR.
La SGR si ispira, nel promuovere le caratteristiche sociali degli investimenti nelle società target dei FIA ex articolo 8 SFDR ad alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite (ONU), tra cui:
– Obiettivo n. 3 Buona salute e benessere;
– Obiettivo n. 8 Lavoro dignitoso e crescita economica;
– Obiettivo n. 5 Uguaglianza di genere.
in linea con la crescente attenzione del mercato finanziario ai profili di sostenibilità degli investimenti e alla gestione del rischio di sostenibilità.
In particolare, i FIA ex articolo 8 SFDR sostengono la ricerca nelle scienze della vita e biotecnologie applicate in campo medico per la sperimentazione di nuovi farmaci e/o per terapie innovative nell’ambito di quelle descritte nei Regolamenti dei FIA, promuovendo e facilitando l’accesso da parte della popolazione o di gruppi di persone o pazienti a tali nuovi farmaci e terapie.
Come già illustrato, in questa prima fase, la SGR non ha un indice designato come benchmark di riferimento per le caratteristiche promosse, tenuto conto della tipologia di investimenti
- Indicatori di sostenibilità rilevanti utilizzati per misurare le caratteristiche sociali e ambientali predominanti promosse
Le caratteristiche promosse da parte dei FIA ex articolo 8 SFDR nell’ambito degli investimenti effettuati nelle società target, sono misurate mediante gli indicatori e le metriche di cui di seguito si riporta un elenco a titolo esemplificativo[3].
Caratteristica | Descrizione |
Sociale (good health and well being) Obiettivo n. 3 dei SDGs delle Nazioni Unite | Stato di avanzamento del candidato farmaco |
Sociale (good health and well being) Obiettivo n. 3 dei SDGs delle Nazioni Unite | Brevetti ottenuti / richiesti per la commercializzazione del candidato farmaco |
Sociale (good health and well being) Obiettivo n. 3 dei SDGs delle Nazioni Unite | Uso di tecniche alternative di sperimentazione |
Sociale (good health and well being) Obiettivo n. 3 dei SDGs delle Nazioni Unite | Coinvolgimento di associazioni di pazienti |
Le caratteristiche elencate sono incorporate nel processo di investimento, secondo una logica di ESG integration come illustrato nei punti che seguono.
La SGR adotta politiche e procedure interne volte alla corretta identificazione, gestione e mitigazione dei rischi di sostenibilità, escludendo (come dettagliato nei Regolamenti dei FIA), da un lato, la possibilità di investire in settori tipicamente caratterizzati da maggiori rischi di sostenibilità (secondo la prassi di mercato internazionale) tra cui, a titolo esemplificativo:
- attività criminali o comunque illegali in violazione dei diritti umani, comprese le attività illegali legate alla clonazione umana;
- distribuzione o vendita di materiale o immagini pornografiche;
- produzione, distribuzione o vendita di tabacco e prodotti correlati;
- produzione, distribuzione o vendita di armi o munizioni;
e, dall’altro, integrando la valutazione e la gestione di questi rischi nel proprio processo di investimento, come riassunto di seguito.
Considerando l’oggetto dell’investimento dei FIA ex articolo 8 SFDR, i principali rischi di sostenibilità che la SGR ha individuato riguardano essenzialmente i rischi di:
- mancato rispetto dei diritti umani da parte delle Società target in relazione alle attività di sperimentazione e ricerca e ai test preliminari sui potenziali farmaci o suoi componenti;
- mancato rispetto da parte delle Società target della forza lavoro, delle pari opportunità di genere, della valorizzazione e fidelizzazione dei talenti professionali e della tutela delle eccellenze;
- mancato rispetto delle pratiche di buona governance da parte del management delle Società target.
Nel valutare un’opportunità di investimento, la SGR svolge un’attività di due diligence sulle tematiche ESG delle potenziali società target (incaricando, ove necessario, consulenti specializzati) finalizzata a valutare se e in che misura le potenziali Società target possano essere allineate alle caratteristiche sociali che i Fondi intendono promuovere, evidenziando anche i potenziali miglioramenti che possono essere apportati in ottica ESG da tali società attraverso l’investimento dei FIA. La SGR tiene conto dei risultati della Due Diligence ESG nel contesto delle operazioni di investimento, mantenendo piena discrezionalità nella decisione di effettuare le operazioni di investimento nei limiti previsti dai Regolamenti dei Fondi.
In particolare, la SGR evidenzia i principali rischi di sostenibilità connessi al potenziale investimento, i cui risultati sono riportati nella relazione di investimento. Tale attività di verifica viene svolta con riferimento ad aree di rischio che tengono conto, in relazione alla società target, della mission e delle attività delle Società Target e della tipologia di attività di sperimentazione e ricerca svolte. Al termine dell’attività di due diligence, il relativo rapporto di due diligence (che avrà una sezione dedicata alle verifiche ESG) evidenzia le principali aree di potenziale rischio di sostenibilità, con particolare riferimento alle (eventuali) caratteristiche sociali e ambientali e all’esistenza o meno di pratiche di buona governance all’interno della potenziale società target e indica le azioni da considerare, nell’ambito del possibile investimento, per migliorare la situazione della potenziale società target sui punti individuati.. Dopo l’acquisizione della partecipazione nella società target, i rischi di sostenibilità vengono monitorati e gestiti per tutto il periodo di partecipazione, attraverso (a titolo esemplificativo): (i) l’elaborazione e l’implementazione di un piano d’azione, ove definito volto a far progredire l’operatività della società target in relazione ai profili ESG e ai relativi KPI definiti; (ii) la verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi concordati con la società target in relazione al piano d’azione sviluppato. Nell’ambito delle attività di disinvestimento, la SGR seleziona la potenziale controparte a cui cedere la partecipazione nella società target, avendo cura, tra l’altro, di privilegiare, a parità di condizioni economiche, la cessione a favore di soggetti che possano proseguire le attività svolte dalla SGR al fine di sostenere e promuovere la continuità del perseguimento delle caratteristiche sociali della società target, in un’ottica di mitigazione dei rischi di sostenibilità a livello di sistema economico, tenendo conto della crescente attenzione alle tematiche ESG.
[1] Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche. Tale Regolamento entra in vigore il prossimo 1 gennaio 2023.
[2] Tale circostanza deriva essenzialmente dal fatto che l’oggetto di investimento dei FIA ex articolo 8 SFDR è focalizzato verso (i) start up innovative e (ii) piccole e medie imprese innovative che operano nel settore della ricerca e sperimentazione di nuovi farmaci e delle biotecnologie, con riferimento alle quali non sono ancora disponibili sul mercato appositi indici di riferimento. Tuttavia, la SGR si è avvalsa ed ha preso come riferimento SASB (Sustainability Accounting Standard) 2018 – documento Health Care Sector “Biotechnology & Pharmaceuticals” per elaborare le domande nell’ambito del DD ESG (con particolare riguardo alla sezione relativa alla due diligence sul fattore “S”) tenuto conto che i FIA ex articolo 8 SFDR intendono promuovere caratteristiche sociali. Inoltre, nella predisposizione dei questionari DD ESG si è avvalsa, tra l’altro, dei seguenti documenti e Linee Guida:
– “Questionario tipo per le partecipate” contenuto all’interno del “Report AIFI sostenibilità impegno e trasparenza sui temi ESG”, del mese di marzo 2022
– “How to Invest Responsibly A Guide to ESG Due Diligence for Private Equity GPs and their Portfolio Companies” pubblicato da Invest Europe.
[3] La SGR nella predisposizione degli indicatori si è tuttavia avvalsa, tra l’altro, dei seguenti documenti e Linee Guida:
– “Questionario tipo per le partecipate” contenuto all’interno del “Report AIFI sostenibilità impegno e trasparenza sui temi ESG”, del mese di marzo 2022;
– documento denominato “How to Invest Responsibly A Guide to ESG Due Diligence for Private Equity GPs and their Portfolio Companies” pubblicato da Invest Europe;
– degli accountability standards SASB (Sustainability Accounting Standard) 2018 – Health Care Sector “Biotechnology & Pharmaceuticals”.